Patto di riservato dominio: una importante strategia di vendita e di tutela del credito

La vendita di beni mobili (e immobili) con patto di riservato dominio (o riserva della proprietà) è regolamentata dall’articolo 1523 e seguenti del Codice Civile.
Elementi essenziali sono la consegna immediata del bene al compratore, che ne acquisterà la proprietà solo dopo il pagamento dell’ultima rata, oltre all’assunzione da parte dello stesso dei rischi per il perimento e/o il deterioramento del bene fin dal momento della consegna (Art.1465 C.C.).
Si tratta di un’operazione di rilevante importanza strategica che permette di incrementare  le vendite e al contempo è un importante strumento a tutela del credito.

Quali sono gli aspetti strategici più rilevanti:

  • Vantaggi per il fornitore: aumento del target in quanto permette di vendere  a chi ha problemi di accesso al credito bancario; il bene può essere venduto ad un prezzo maggiorato in forza della dilazione concessa; in ogni caso il venditore può tutelarsi con ulteriori garanzie (ad es. con fidejussioni).
  • Vantaggi per l’acquirente: accesso facilitato al credito senza dover far ricorso a mutui e/o prestiti, il che rende inalterato il potenziale di affidamento da parte del circuito bancario; nessun costo di istruttoria o di commissioni;
  • Garanzia reale: la proprietà del bene costituisce la garanzia principale senza ipoteche;
  • Reddito da locazione: assicura un flusso di cassa costante;

Relativamente alla tutela del credito:

La proprietà del bene è di per se una garanzia reale.
Nella concessione del credito è sempre consigliabile effettuare una attenta analisi del cliente ricorrendo a informazioni commerciali  preliminari.
Inoltre, onde evitare problemi, è essenziale che i beni venduti con il patto di riservato dominio siano assolutamente identificabili.
Questo non è certo un problema con gli immobili e i beni mobili registrati (ad es. auto, imbarcazioni ecc.), mentre per quanto riguarda beni mobili non registrati è necessario che gli stessi possano essere individuati tramite opportuni mezzi di identificazione (ad es. con numeri di matricola tramite targhette o punzonatura).
In caso di insolvenza agire tempestivamente senza concedere ulteriori dilazioni.

Aspetti fondamentali:

  • Passaggio del possesso: l’acquirente riceve il bene e può usarlo fin da subito.
  • Passaggio dei rischi: se il bene viene rubato, si danneggia o perisce, i rischi sono a carico dell’acquirente fin dal momento della consegna.
  • Passaggio della proprietà: la proprietà viene trasferita a tutti gli effetti solo ed esclusivamente  dopo che è stato pagato l’intero prezzo pattuito.

Mancato pagamento: 

  • Regola della singola rata: il mancato pagamento di una sola rata non comporta la risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (Art. 1525 C.C.), a patto che questa non superi un ottavo del prezzo totale (Art. 1528 C.C.).
  • Inadempimento e trattenuta: qualora l’acquirente non pagasse più le rate, il contratto si risolve e il venditore riprende il bene.
    In questo caso, il venditore deve restituire le rate già riscosse (Art. 1526 C.C.), ma può trattenere un equo compenso per l’utilizzo del bene, oltre al risarcimento del danno.
    La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti. 

Aspetti pratici e tutele:

  • Opponibilità ai terzi: l’acquisto di un bene mobile registrato (ad es. un’auto o un macchinario) tramite il patto di riservato dominio dovrà risultare da un atto scritto al fine di proteggersi dal rischio che i creditori del venditore possano pignorare il bene e l’atto dovrà risultare  con data certa anteriore al pignoramento (Art. 1524 C.C.). 

Vendita del bene prima del completo pagamento:

Se l’acquirente originario desidera cedere il bene o concludere l’affare prima del termine pattuito, esistono procedure legali corrette:

  • Saldo anticipato: L’acquirente versa l’importo residuo al venditore per acquisire la piena proprietà del bene e, successivamente, lo rivende al terzo acquirente.
  • Cessione del contratto: L’acquirente cede la propria posizione contrattuale al terzo (subentrando nel pagamento delle rate residue), con il consenso obbligatorio del venditore originario.

Vendita del bene a terzi prima del completo pagamento senza il consenso del proprietario:

  • L’acquirente non può trasferire la proprietà: non essendo proprietario, il compratore non può vendere il bene a terzi; rivendere un bene altrui prima del saldo configura gli estremi del reato di appropriazione indebita (Art. 646 del Codice Penale).

In tal caso il venditore originario, in quanto proprietario, può esercitare l’azione di rivendica per il recupero del bene direttamente dal terzo acquirente, salvo che il terzo non dimostri l’acquisto in buona fede dei beni mobili.

Per ogni approfondimento il nostro Ufficio Legale e i nostri consulenti sono a vostra disposizione; contattare  Dott. Marco Lombardo 049 8076988.