Crisi d’impresa: rinviata entrata in vigore del nuovo codice sull’insolvenza al 1 settembre 2021.

L’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è stata rinviata  dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021.

Quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 23/2020, convertito dalla legge 40/2020, comporta il mantenimento in vigore della legge fallimentare, ed ha prolungato la vigenza della legge 3/2012, che disciplina le procedure di gestione della crisi dei piccoli operatori economici e dei consumatori.

 Le procedure sono:

1) l’accordo di composizione della crisi;
2) la procedura di liquidazione del patrimonio;
3) il piano del consumatore.

L’art. 390 del D.Lgs. 14/2019 prevede che le procedure previste dalla legge 3/2012 siano regolamentate dalle disposizioni del Codice della crisi di impresa, a partire dall’entrata in vigore del Codice stesso.

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), disciplina:

a) il concordato minore;
b) la procedura di liquidazione controllata;
c) la procedura di ristrutturazione dei debiti dei consumatori.

Pertanto fino al 31 agosto 2021 le difficoltà finanziarie per eccesso di indebitamento dei piccoli operatori economici devono essere affrontate sulla base della legge 3/2012.

Per piccoli operatori economici (oltre agli imprenditori del settore agricolo) si intendono quelli rientrano nelle seguenti condizioni:

  1. Non aver mai avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 euro;
  2. Non aver mai realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  3. Avere un debito complessivo (anche non scaduto) non superiore a 500.000 euro.

 L’ accordo di composizione della crisi (artt. 6 – 20 della legge 3/2012), prevede la predisposizione di un piano che presenti tutte quelle iniziative che consentono di rilanciare l’attività d’impresa,  base per l’accordo vero e proprio con i creditori, contenente le modalità del rimborso in quota parte dei debiti.

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