A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale scende dal 2,00% al 1,60%.
Con Decreto del 10 dicembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il MEF ha stabilito che:“La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art.1284 del codice civile è fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026”.
Il MEF, con proprio decreto può modificare annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Questo aspetto è molto importante nell’attività di recupero crediti in quanto la maggior parte delle transazioni commerciali non prevedono l’applicazione di interessi convenzionali in caso di ritardo nei pagamenti.
Di seguito l’andamento del tasso d’interesse legale degli ultimi anni:
nel 2026 pari allo 1,60%
nel 2025 pari allo 2,00%
nel 2024 pari allo 2,50%
nel 2023 pari allo 5,00%
nel 2022 pari allo 1,25%
nel 2021 pari allo 0,01%
nel 2020 pari allo 0,05%
nel 2019 pari allo 0,80%
nel 2018 pari allo 0,30%
nel 2017 pari allo 0,10%
nel 2016 pari allo 0,20%
nel 2015 pari allo 0,50%
Tasso interessi di mora
Per quanto concerne gli interessi di mora per il periodo dal 1 Gennaio 2026 fino al 30 Giugno 2026 il tasso è fissato nella misura dell’8,0%, oltre al tasso BCE di riferimento del 2,15% per un totale del 10,15%.
Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore per il ritardato pagamento (la mora) di un’obbligazione pecuniaria e decorrono automaticamente dopo 30 giorni dalla scadenza del pagamento (anche se non pattuiti).
La loro funzione è risarcitoria, giacché risarciscono il creditore per aver ricevuto il dovuto dopo la scadenza.
Gli interessi superiori a quelli legali devono essere determinati per iscritto.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come nell’ipotesi in cui si promuove il procedimento arbitrale.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento.

