Debitore nullatenente: recupero crediti difficile o recupero crediti impossibile?

Con il termine nullatenente si indica “chi non possiede nulla” o meglio, “chi non ha nessun bene intestato”.
Dal punto di vista giuridico però, tale categoria ha assunto una valenza molto più amplia, includendo anche coloro che sono proprietari sì, ma di beni che non possono essere pignorati.
Dal punto di vista del debitore la condizione, pur essendo negativa, porta dei vantaggi: chi non possiede nulla non teme i creditori in quanto non hanno alcun bene da pignorare ed è pertanto impossibile avviare un’azione legale in tal senso perché la procedura risulterebbe negativa e senza esiti positivi.

Ci sono alcuni beni che non possono essere pignorati anche se di proprietà del debitore.
L’art.514 del Cod. di Procedura Civile indica chiaramente quali sono questi beni:
Abitazione: Il fisco non può pignorare la casa se il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro e se la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza. (è pignorabile se trattasi di casa di lusso);
L’auto se utilizzata per l’attività lavorativa.
Conti correnti dove vengono accreditate le somme derivanti da rendita di una assicurazione sulla vita, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento;
Conti correnti in rosso; conti correnti su cui è aperta una linea di credito, ad esempio un fido; finché i versamenti non copriranno il debito totale della linea di credito, il conto corrente rimarrà sempre in rosso e non ci sarà nulla da pignorare.
Nota bene: per quanto riguarda i beni o i conti corrente cointestati, possono essere pignorati al massimo per il 50% del loro valore.
Polizza sulla vita;
Oggetti sacri e per il culto;
Viveri e combustibili necessari per il sostentamento di un mese;
Armi e tutte le cose che il debitore ha l’obbligo di detenere per ragioni di pubblico servizio;
animali da compagnia;
Oggetti, strumenti e libri che sono necessari per l’esercizio della professione, l’arte o il mestiere, (possono essere pignorati solo se il debitore non ha altri beni pignorabili e in tal caso deve comunque essere garantita il proseguimento dell’attività lavorativa);

Stipendio e pensione; in questo caso stipendio e pensione si possono pignorare, ma ci sono dei limiti al di sopra dei quali non è possibile agire (importo netto e non lordo), e sono:
Un decimo dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 €uro
Un settimo dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 €uro
Un quinto dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 €uro
Per calcolare il quinto pignorabile va prima detratto il cosiddetto minimo vitale, la somma cioè che serve al pensionato per vivere. Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale, attualmente pari a 1.006,54 €uro.
Si prende, quindi, l’importo dell’assegno sociale, lo si moltiplica per 1,5 e il risultato viene sottratto alla pensione.
La somma che ne deriva potrà essere pignorata non oltre un quinto.

Alla luce di quanto sopra parerebbe impossibile recuperare i soldi da un debitore nullatenente.
L’impossibilità di poter procedere con un pignoramento immediato, non esclude la possibilità di poter riprendere l’attività di recupero in tempi successivi.
Il creditore può rivalersi sul debitore nullatenente anche in un secondo momento, qualora le sue condizioni finanziarie presentassero dei miglioramenti.
Qualora si volesse mettere in “stand by” il recupero del credito, occorre prestare attenzione alla prescrizione del credito che potrebbe inficiare qualsiasi azione successiva.
La prescrizione del credito è un limite temporale entro cui il creditore può pretendere l’adempimento del debito.
L’articolo 2934 del Codice Civile stabilisce, infatti, che se il creditore non esercita il suo diritto entro un determinato periodo di tempo, il suo diritto cessa di esistere.
La durata ordinaria della prescrizione è definita in 10 anni e vale per tutte le tipologie di credito non espressamente indicate come eccezioni.
Le tempistiche della prescrizione crediti commerciali sono:

  • 10 anni per le fatture relative all’acquisto di beni o servizi una tantum (mobili, auto, libri, elettrodomestici)
  • 5 anni per prestazioni di servizi periodici che solitamente devono essere pagate con cadenza annuale o per frazioni di anno più brevi (le bollette del telefono, canone di affitto)
  • 3 anni per prestazioni professionali, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (commercialisti, avvocati, geometri, periti, medici)
  • 1 anno per diverse tipologie di diritto (agente mobiliare, contratti di trasporto, lavori svolti da ditte di riparazione e manutenzione, prestazioni emesse da scuole e palestre private, premi assicurativi, retribuzioni per i prestatori di lavoro)
  • 6 mesi per servizi alberghieri e B&B.

Ciò significa che il creditore può far valere le proprie pretese per dieci anni da quando è sorto il suo diritto, potendo quindi aggredire anche beni di cui inizialmente il debitore non disponeva.
La prescrizione può essere interrotta in ogni momento: è sufficiente una formale diffida inviata tramite raccomandata o pec.
Così facendo, il termine di dieci anni si azzera e ricomincia a decorrere da zero.
Una particolare attenzione va riposta nella ricerca dei beni pignorabili.
Non tutto ciò che appare costituisce il reale patrimonio del debitore.

In tal senso il creditore può avvalersi di Euro Executive che tramite i propri legali può richiedere  al Tribunale l’accesso all’anagrafe tributaria per effettuare “indagini patrimoniali” utili al rintraccio di beni, conti correnti, rapporti di lavoro e tutto quello che può essere oggetto di pignoramento.

In base ai risultati delle indagini, si possono intraprendere azioni legali appropriate.

Un’altra indagine che si può tentare è la verifica del regime di comunione dei beni.
Qualora il debitore fosse in regime di separazione dei beni non si potrà proseguire su questa strada, altrimenti, se risultasse in regime di comunione dei beni, il creditore potrà pretendere il 50% del pagamento dal coniuge.

Eredità: i debiti del debitore nullatenente passano agli eredi che accettano l’eredità, in proporzione alla loro quota.
Gli eredi che accettano, quindi, possono essere citati in giudizio per il recupero dei crediti.
Attenzione: gli eredi hanno dieci anni di tempo per accettare o rinunciare all’eredità; pochi sanno che l’avente diritto può revocare la rinuncia all’eredità (a determinate condizioni) entro dieci anni dalla data di morte.

È possibile denunciare un debitore?
La risposta si trova nell’Art.641 del Codice Penale (insolvenza fraudolenta): “Chiunque dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato”.
Attivarsi in tal senso potrebbe indurre il debitore a trovare le risorse per saldare il proprio debito.

In conclusione recuperare un credito da persona nullatenente è sicuramente difficile, ma non impossibile.
Farsi assistere in tutti gli aspetti legali è certo una buona soluzione per massimizzare la probabilità di successo, che spesso è possibile seguendo strade alternative e monitorando periodicamente lo stato economico e le “mosse” del debitore.