La L. 89 del  24/03/2001 c.d. Legge Pinto ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’irragionevole durata del processo (art. 1-bis) al fine di tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e previsto dall’art.111 della Carta Costituzionale.
L’equa riparazione è di natura indennitaria (varia da un minimo di 400 Euro a un massimo di 800 €uro per ogni anno eccedente il ragionevole termine – vedi di seguito) e viene applicata per:

  • controversie civili;
  • procedimenti penali;
  • procedimenti amministrativi;
  • procedure fallimentari;
  • procedimenti tributari.

Il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:

  • 3 anni per i procedimenti di primo grado;
  • 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
  • 1 anno per il giudizio di legittimità;
  • 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;
  • 6 anni per le procedure concorsuali.

In ogni caso, il ragionevole termine è rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.
Ai fini del computo del termine il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notifica dell’atto di citazione.
Nell’esecuzione forzata il termine decorre dal pignoramento.
La competenza sui ricorsi per equa riparazione spetta al Presidente della Corte d’Appello nel cui distretto ha sede il Giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo.
Per ricorrere alla richiesta  di equa riparazione è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • irragionevole durata del processo;
  • attuazione dei rimedi preventivi applicati ai procedimenti la cui durata, dopo il 31/10/2016, ecceda i termini ragionevoli;
  • esistenza di un danno;
  • nesso causale tra l’irragionevole durata del processo ed il danno.

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