Le novità del Codice della Crisi d’Impresa: le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati per l’anticipata emersione della crisi.

Una delle principali novità del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stata la previsione di segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi, ovvero l’evoluzione di quelli che erano definiti nella prima versione del Codice “sistemi di allerta”.
Il nuovo istituto delle segnalazioni dello stato di crisi è stato previsto dal legislatore come mezzo per permettere all’imprenditore di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune per proseguire l’attività d’impresa.

Tre tipologie di segnalazioni:
  • le segnalazioni a seguito di controllo interno;
  • le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati quali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, previste dall’art. 25 nonies del Codice della Crisi d’Impresa..
  • le segnalazioni derivanti da obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari.

Le segnalazioni dell’INPS vengono indirizzate alle imprese che hanno un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro (in presenza di lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero all’importo di 5.000 euro (in mancanza di lavoratori subordinati e parasubordinati).
Le segnalazioni dell’INAIL scattano, invece, in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.
Le segnalazioni di Agenzia delle Entrate vengono attivate qualora sussista un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sull’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati e delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di 5.000 euro.
Infine, Agenzia delle Entrate-Riscossione emette segnalazioni a seguito della scadenza da oltre 90 giorni di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati superiori all’importo di: 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.

Il coinvolgimento di questi enti risulta essenziale perché, di fronte alle imprese in difficoltà, che si finanziano sospendendo innanzitutto i pagamenti dovuti nei loro confronti, essi per la natura e l’oggetto della loro attività rivestono un ruolo socialmente rilevante.
Le segnalazioni fanno, quindi, sorgere in capo agli organi sociali destinatari delle comunicazioni l’obbligo di verificare se i ritardi segnalati costituiscano sintomi di crisi o di minaccia per la continuità aziendale, al fine di adottare liberamente gli opportuni rimedi.

Il nuovo Codice sottolinea il cambio di prospettiva nella gestione dello stato di crisi, che si concentra sulla disciplina della prevenzione, più che su quella delle conseguenze.
Con questo obiettivo la normativa si applica a tutte le aziende attive, anche a quelle che non manifestano alcun genere di problema apparente.
A causa di una scarsa e a volte non corretta informazione,  molti imprenditori sono portati a ritenere che il nuovo Codice riguardi esclusivamente le aziende in crisi (come peraltro avveniva con la precedente Legge Fallimentare) e per questo motivo non si attivano per adottare le adeguate misure previste, mettendo quindi a rischio la propria azienda in caso di controlli e/o segnalazioni.
Le Banche, per esempio,  al momento del rinnovo dei fidi e/o alla concessione di prestiti, saranno tenute a chiedere la documentazione attestante  “l’adozione di adeguati assetti organizzativi”.

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