Le Sezioni Unite della Cassazione civile, con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, hanno sancito la parziale nullità delle fideiussioni “omnibus”.
Tre delle clausole fissate da un format standard predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana sono state dichiarate incompatibili con la normativa Ue da Bankitalia e dall’autorità Antitrust.
La sentenza recita: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
Si evidenzia che tra le clausole nulle indicate dalla Cassazione vi sono quelle che  rendono esperibile l’azione esecutiva a prima richiesta direttamente nei confronti dei fideiussori (senza preventiva escussione del debitore principale).
La fideiussione è una garanzia personale e rappresenta una tutela maggiore per il creditore in caso di inadempienza del debitore principale. Il fideiussore si impegna a rimborsare una determinata somma – si pensi al prestito ottenuto dal terzo a cui fa da garante – in caso di inadempimento del debitore originario, con tutto il suo patrimonio.
Le clausole in questione sono:
– l’art. 2 (clausola di riviviscenza): il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.
– l’art.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.): i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.
– l’art.8 (clausola di sopravvivenza):  qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
Queste clausole sono state considerate eccessivamente gravose per il fideiussore in quanto prevedevano la permanenza dell’obbligazione fideiussoria anche a fronte di vicende estintive del rapporto principale (come il pagamento del debitore) o di cause di invalidità anche coinvolgenti la stessa obbligazione principale garantita.
Salvo che sia desumibile dal contratto o sia diversamente comprovata una diversa volontà delle parti le fideiussioni bancarie che contengano tali articoli 2,6 e 8 (praticamente il 99% di tutte le fideiussioni italiane) sono parzialmente nulle dato che la loro applicazione uniforme da parte delle banche ha l’effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell’ambito del mercato nazionale.
Da ciò ne consegue che per i fideiussori chiamati in giudizio dalle banche possono invocare la suddetta nullità, e  opporsi alle ingiunzioni di pagamento eccependo la nullità anche in corso di causa al fine di far sospendere l’eventuale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oltreché opporsi ad esecuzioni immobiliari.

 

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