Nella maggioranza dei casi il creditore focalizza l’interesse essenzialmente sul capitale da recuperare e al relativo costo per l’esazione.
Raramente, per non dire quasi mai, il creditore pone l’attenzione anche agli interessi a cui comunque ha diritto, e questo probabilmente perché avendo incontrato difficoltà nell’attività di recupero svolta autonomamente è indotto a valutare come fortemente improbabile o perlomeno molto difficile riuscire ad incassare somme oltre al capitale.
Questa convinzione di sfiducia porta ad un generale atteggiamento di rinuncia a priori a richiedere ed escutere gli interessi, “accontentandosi” del puro capitale.
Il ricorso a Società di recupero crediti specializzate, come Euro Executive, aiuta ad incassare non solo capitale e spese ma anche gli interessi maturati sia in fase stragiudiziale che, soprattutto, in fase giudiziale.
FOCUS INTERESSI MORATORI
Cosa sono gli interessi moratori:
- rappresentano un risarcimento del danno cagionato al creditore per il ritardo nell’adempimento;
- Il ritardo è l’inosservanza del termine dell’adempimento, ossia del tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita, quindi, rappresenta un inadempimento temporale dell’obbligazione;
- sono dovuti per il solo fatto del ritardo, anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno;
- devono essere corrisposti anche se le parti non avevano precedentemente convenuto il pagamento di interessi;
- la mora è il ritardo imputabile al debitore.
A titolo esplicativo:
L’azienda X chiede ad un istituto di credito un importo per affrontare un periodo di scarsa liquidità sottoscrivendo un contratto. L’istituto di credito gli concede il prestito e ne ricava come corrispettivo gli interessi (art. 1815 c.c.), trattasi degli interessi corrispettivi o di pieno diritto.
In caso di ritardato pagamento da parte dell’azienda X (mutuatario), il mutuante ha diritto, dal giorno della mora, alla corresponsione degli interessi moratori, ossia degli interessi dovuti alla mora (ritardo), i quali non vanno confusi con gli interessi corrispettivi, che spettano al mutuante come controprestazione per aver concesso la somma a mutuo.
Riassumendo:
- sull’importo mutuato (il capitale), il mutuatario paga gli interessi, che sono il corrispettivo spettante all’istituto di credito per aver concesso la somma in prestito (interessi corrispettivi),
- se il mutuatario tarda nel pagamento delle rate, deve corrispondere gli interessi moratori, dal giorno del ritardo.
Qualora le parti non avessero convenuto diversamente nelle transazioni commerciali si applica il tasso commerciale, maggiorato di 8 punti.
Conseguenza di quanto sopra si evince che gli interessi moratori sono molto più elevati di quelli legali (attualmente il rapporto è di 6,4 volte superiore: tasso interessi legali gennaio 2026 = 1,6%, contro il tasso degli interessi moratori =10,15%).
Normativa di riferimento
Le principali norme di riferimento in materia di interessi moratori sono l’art. 1224, il d. lgs. 231/2002 e l’art. 63 c. 2 d. l. 1/2012.
L’art. 1224 c.c. rubricato “danni nelle obbligazioni pecuniarie” dispone che:
- «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».
Il d. lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica ai contratti conclusi:
- tra imprese (compresi i liberi professionisti),
- tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2 lett. a) d. lgs. 231/2002); mentre non si applica per:
- debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito
- pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è più elevato del tasso d’interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie ex art. 1284 c.c., si parla a tal proposito di interessi commerciali.
Decorrenza:
Gli interessi moratori decorrono dal giorno della mora (art. 1224 c.c.), ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora (art. 4 d. lgs. 231/2002).
Tasso di riferimento nelle transazioni commerciali:
L’art. 5 d. lgs. 231/2002 circa la determinazione del tasso di riferimento così dispone:
- per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
- per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
I contratti conclusi tra imprese (compresi i liberi professionisti) o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sono dovuti gli interessi moratori al tasso commerciale (d. lgs. 231/2002).
Anche alla domanda giudiziale per il recupero del credito si applica tale saggio (art. 1284 c. 4 c.c.).
Alle parti è data facoltà di stabilire un tasso convenzionale, ossia un diverso saggio di interesse, maggiore o minore, rispetto a quello legale, purché non usurario e risultante per iscritto (art. 1284 c. 3 c.c.).

