Disegno Legge 978 Commissione Giustizia del Senato:
“Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito“
Il testo del disegno di legge n. 978 approvato nei scorsi giorni dalla Commissione Giustizia del Senato, recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito“, introduce significative modifiche al procedimento per decreto ingiuntivo di cui agli artt. 633 e ss. C.p.c., introducendo una nuova “intimazione di pagamento” del difensore.
Questa nuova procedura affida direttamente all’avvocato del creditore il potere di emettere un’intimazione ad adempiere, la quale, in assenza di opposizione da parte del debitore entro 40 giorni, diventa automaticamente titolo esecutivo, al pari di una sentenza, consentendo al creditore di procedere con le azioni successive, come il pignoramento dei beni.
Attenzione però: il Disegno di Legge dovrà comunque completare l’iter prima di entrare pienamente in vigore e il testo potrebbe venire profondamente modificato.
Dal DDL 978 saranno esclusi i crediti di origine bancaria e quelli ceduti alle agenzie di recupero.
Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge, si legge che tali modifiche sono volte ad arginare il problema della scarsa funzionalità dell’attuale sistema di realizzazione del credito, peraltro non in linea con gli standard europei, che impongono il principio dell’effettività degli strumenti di tutela processuale.
Sistema che alimenta il clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei, con un impatto negativo sul nostro sistema economico-produttivo.
Il sistema attualmente in vigore prevede il procedimento monitorio: il creditore, tramite il proprio legale, presenta un ricorso a un giudice civile (onorario o togato), il quale verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 633 del codice di procedura civile, come la presenza di prove scritte del credito.
Solo dopo questa verifica il magistrato emette il decreto ingiuntivo, un ordine di pagamento formale notificato al debitore.
Questo controllo preventivo, pur essendo spesso di natura meramente documentale, rappresenta una garanzia fondamentale di terzietà, poiché a decidere sulla fondatezza della pretesa creditizia non è una parte del processo, ma un’autorità imparziale.
Obbiettivo del DDL 978 è quello di ridurre i tempi del recupero crediti e di alleggerire il carico di lavoro nei tribunali.
Peraltro il DDL propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 656-bis C.p.c. precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l’emanazione del provvedimento.
La possibilità per l’avvocato del creditore di emettere un atto che, in mancanza di opposizione, diventa esecutivo solleva forti perplessità sul piano delle garanzie per il debitore e fa temere una compressione del diritto di difesa e un rischio di squilibrio tra le parti.
Ma non solo: le perplessità riguardano anche gli avvocati, che si domandano a quali rischi e responsabilità professionali si esporranno nell’ adempiere a tale ruolo, aspetti ancora tutti da chiarire.
Il procedimento monitorio infatti si caratterizzerebbe per la mancanza del contraddittorio, che è posticipato alla eventuale successiva fase dell’opposizione.
Il travalicamento di tali limiti, ove caratterizzato da dolo o colpa grave, potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati.
Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà inalterata la possibilità di procedere all’opposizione, ma, qualora l’opposizione non sia fondata su prove certe, e si riveli altresì infondata e temeraria, vi sarà l’obbligo da parte del giudice di condannare l’opponente per lite temeraria, come previsto dall’art. 96 C.p.c.
Più nel dettaglio, il nuovo art. 656-bis (“Intimazione di pagamento“) disciplinerebbe le modalità e le condizioni per l’emissione dell’atto di intimazione di pagamento da parte del difensore, per somme liquide di danaro:
- per crediti di valore non eccedente la competenza del giudice di pace, per i quali vi è prova scritta ai sensi dell’art. 634 C.p.c.
- relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai, con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell’art. 636 C.p.c.), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.
Nell’intimazione viene assegnato il termine di 40 giorni dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l’eventuale opposizione dell’intimato.
Sono inoltre esclusi dall’intimazione di pagamento del difensore i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.
Nell’atto di intimazione devono essere altresì quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti.
Si introduce poi l’art. 656-ter C.p.c. (rubricato “Verifica dei presupposti”) con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all’avvocato che emette l’intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 656-bis C.p.c.: inoltre, tramite l’art. 2 del DDL, gli ordini e i collegi professionali dovranno adottare disposizioni deontologiche per sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza di tali requisiti.
Considerazioni finali:
Quanto sopra apre ampi scenari e perplessità nel mondo del recupero crediti; prima di qualsiasi considerazione è opportuno aspettare che il DDL finisca l’iter legislativo fino alla definitiva stesura ed approvazione.
Solo allora si potranno fare le opportune valutazioni sulla portata della riforma che stante all’attuale lettura stravolgerebbe totalmente l’attività del recupero crediti.
Euro Executive continuerà a monitorarne l’evoluzione e a pubblicare gli aggiornamenti.

