Limite utilizzo dei contanti: dal 1 gennaio 2022 cambiano regole e sanzioni.

Per effetto della norma introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1 Gennaio 2022 non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a 999,99 euro (attenzione: non 1.000,00 Euro!).
L’importo (fissato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007) vige per le transazioni effettuate fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a quello fissato tempo per tempo (attualmente e fino al 31 dicembre 2021 pari a 1.999,99 euro).
Per soggetti diversi devono intendersi distinti centri di interesse (come per esempio: genitore e figlio, marito e moglie, il socio e la società di cui fa parte, il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, due società anche se l’amministratore è lo stesso).
Il divieto prescinde dalla causale del pagamento e quindi la violazione è compiuta anche se la transazione è avvenuta nella sfera privata delle persone (pensiamo a una semplice regalia che in caso di superamento del limite stabilito è passibile di sanzione).
Le sanzioni saranno applicate a tutti i soggetti coinvolti e pertanto è bene conoscere le regole sia che ci si trovi nel ruolo del pagatore che in quello del ricevente.
Tuttavia, nulla cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona.
Sarà perfettamente lecito andare in banca a ritirare 1.500,00 euro.
Quello che non verrà consentito è di utilizzarli tutti insieme per fare un solo pagamento.
Potranno essere tenuti in casa per essere spesi un po’ alla volta entro la soglia stabilita.
Attenzione: è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito munite di IBAN) e in parte in contanti, purché quest’ultima sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.
Quindi per esempio, a partire dal 1° gennaio 2022, in presenza di una fattura commerciale oppure di un semplice acquisto a fini privati (per un oggetto di arredamento, per una moto o per una prestazione di servizi) di complessivi 5.000,00 euro, il pagamento sarà regolare se la parte contanti sarà massimo pari a 999,99 euro e i restanti 4.000,01 euro saranno regolati con assegno, bonifico, carte di credito/debito munite di IBAN.
Nel caso in cui un professionista – così come di un centro elaborazione dati, tributarista e altro soggetto obbligato alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 – constati l’avvenuta violazione della detta disposizione dalla contabilità tenuta per un cliente, oppure la appuri da indicazioni apposte su fatture e documenti anche di soggetti in regime minimo o forfettario, dovrà effettuare la dovuta comunicazione alla Ragioneria territoriale di Stato competente per territorio entro 30 giorni.
 

Sanzioni:  La legge prevede che dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima applicabile in caso di trasgressione (minima, non fissa) sia di 1.000,00 euro.
Per i professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali  la sanzione varia dai 3.000,00 ai 15.000,00 euro, quindi con una soglia minima pari al triplo rispetto a quella prevista per chi commette la violazione.
Va detto, però, che sia chi trasgredisce la regola sull’uso dei contanti, sia chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo può beneficiare dell’oblazione in maniera diversa.
Per chi commette l’infrazione, la sanzione passerà da un minimo di 4.000,00 euro a 2.000,00 euro.
Invece, chi deve comunicare un’irregolarità, sulla base delle attuali e future disposizioni, continuerà a pagare un minimo di 5.000,00 euro, pari ad 1/3 del massimo.