Il Decreto Ingiuntivo Europeo è un procedimento che consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati, secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.
E’ stato istituito con il Regolamento Ce 1896/2006.
Si applica dal 12 dicembre 2008 in tutti gli Stati membri,eccetto la Danimarca, nelle controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio (o residenza abituale) in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito in materia civile e commerciale.
Questo procedimento è una procedura facoltativa alternativa parallelamente ai procedimenti previsti dalle normative nazionali degli Stati membri;
Il Decreto Ingiuntivo europeo si può applicare solo ai crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
L’ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva.
Esclusioni
Sono escluse dall’ambito di applicazione le controversie in materia fiscale, doganale ed amministrativa o relative alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri; quelle relative ai fallimenti, concordati e procedure similari, al regime patrimoniale dei coniugi, a testamenti e successioni, nonché al settore della sicurezza sociale.
Sono altresì esclusi i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne che abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito.
Iter
Se il decreto viene emesso, la cancelleria provvede a comunicare al creditore istante l’avvenuto deposito del provvedimento e il ricorrente deve provvedere alla notifica alla controparte entro 60 giorni, altrimenti il decreto diviene inefficace.
La notifica dell’ingiunzione segue le regole dello Stato in cui la notifica va effettuata: in Italia l’ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al debitore a cura della parte istante (creditore).
E’ opportuno e consigliabile la nomina di un corrispondente che ritiri in cancelleria le copie del decreto e provveda alla successiva notifica.
Se invece il ricorso viene respinto, non è possibile proporre impugnazione.
Il richiedente può far valere il credito mediante una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o mediante qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro.
Insieme all’ingiunzione di pagamento, al convenuto è notificato il modulo per una eventuale opposizione che deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica.
Se è presentata opposizione il procedimento prosegue davanti ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.
Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l’ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva.
Per ciò che concerne la procedura esecutiva vera e propria, essa avviene secondo il diritto interno dello Stato membro nel quale l’esecuzione deve avvenire.
Riferimenti normativi
Regolamento CE n.1896/2006 Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006.
Regolamento UE n.2015/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 si applica a decorrere dal 14/07/2017.
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