La presenza di crediti inesigibili comporta per l’azienda oneri che concorrono a formare il reddito imponibile, la cui eliminazione permette di abbassare l’imposizione fiscale dell’impresa.
Ai sensi della legge 134/2012, un credito viene considerato inesigibile qualora lo stesso sia scaduto da almeno 6 mesi e sia di modesto importo secondo i limiti di 2.500 €. (per le imprese con fatturato fino a 100 milioni di euro) e 5.000 €. (per le imprese con fatturato oltre 100 milioni di euro).
Gli altri crediti rimangono soggetti alla ordinaria normativa e prassi fiscale che sancisce l’inesigibilità di un credito qualora il creditore sia in grado di fornire prova documentata di “elementi certi e precisi” che permettano la rilevazione fiscale della perdita, tali da comprovarne l’inesigibilità, quali ad esempio:
- Attività di recupero credito risoltasi con esito negativo;
- Comprovato stato di insolvenza della parte debitrice;
- Irreperibilità del debitore;
- Procedure concorsuali;
La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:
- quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
- quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.
Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi derivino da una valutazione dell’inesigibilità, dato il contrasto logico tra l’incertezza di una stima e la certezza della definitività, dovranno essere supportate da idonea documentazione, come ad esempio:
- un decreto che attesti lo stato di fuga o di latitanza del debitore;
- l’esito negativo di azioni esecutive per il recupero del credito.
Il legislatore, nella parte finale del citato comma 5 dell’articolo 101 del TUIR. individua altresì due specifiche situazioni in coincidenza delle quali un debito potrà essere dedotto automaticamente, in quanto sussistono di diritto gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma:
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento, il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall’esistenza degli elementi certi e precisi.
La perdita, in questo caso, non dovrà necessariamente investire l’intero importo del credito, ma dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale.