Secondo la normativa antiriciclaggio, per Titolare Effettivo si intende la “persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria”.
In altre parole è la persona fisica che possiede e/o controlla una impresa, oppure titolari effettivi possono essere anche più persone fisiche che però devono essere tra loro legate da rapporti e relazioni tali da essere idonee a realizzare il possesso o il controllo della società (patti parasociali, vincoli contrattuali contitolarità di partecipazione, etc.) .
Il titolare effettivo (o i titolari effettivi) rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:

  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale,
  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare:

  • il nuovo applicativo DIRE, (servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese, per presentare le istanze che devono essere firmate con firma digitale).
  • oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.

Attenzione al fatto che, occorre:

  • aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco,
  • disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

Comunicazione dati Titolare effettivo: soggetti obbligati:
Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

  1. le imprese persone giuridiche già costituite (cioè ‘già iscritte’ nel registro delle imprese) al 9 ottobre 2023
  2. le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell’apposito registro) al 9 ottobre 2023;
  3. i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023

La scadenza da rispettare è il sessantesimo giorno successivo alla data indicata ossia l’adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11 dicembre 2023.
Regola differente per i soggetti neocostituiti dopo il 9 ottobre 2023.
In questo caso le scadenze da rispettare sono:

  1. a) per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese;
  2. b) per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
  3. c) per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.

Ai sensi del D.L. n 55/2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Attenzione al fatto che, la pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa:

  • da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso,
  • oppure un intermediario abilitato.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni:
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.