Valutazione da parte del Tribunale
Il Tribunale competente valutata la regolarità e la completezza dell’istanza di ricorso depositata dal debitore nonché le eventuali opposizioni presentate dai creditori, terminata l’analisi della documentazione, può procedere alla omologazione (ed in questo caso si passerà alla fase esecutiva del piano di rimborso), oppure può rigettare l’istanza dando vita alla procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Omologazione ed Esecuzione
Se il Tribunale accoglie l’istanza del debitore, la richiesta viene omologata con sentenza depositata presso il Registro delle Imprese.
Ottenuta l’omologa, il debitore deve dare esecuzione agli accordi, provvedendo al pagamento dei creditori estranei, ossia quelli che non hanno preso parte all’accordo di ristrutturazione del debito, entro i seguenti termini:
- 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Nel caso in cui, invece, il Tribunale dovesse rigettare l’istanza del debitore, su ricorso di uno dei soggetti legittimati può essere avviata la liquidazione giudiziale (a meno che l’ammontare dei debiti sia inferiore a 30 mila euro).
La sentenza di omologazione è impugnabile tramite reclamo entro 30 giorni.
Il deposito della domanda di reclamo non sospende l’efficacia dell’omologazione salvo “colpa grave”.
In questo caso, infatti, il giudice può ordinare l’inibitoria, parziale, totale o temporanea del piano di ristrutturazione.
Infine, l’eventuale accoglimento del reclamo determina la revoca da parte del giudice dell’omologazione.
Per via della revoca dell’omologa, viene meno l’effetto esdebitatorio e vengono ripristinate le obbligazioni originarie che riportano l’azienda in una situazione di sovraindebitamento.