La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito “intermediari”) sui crediti che esse concedono ai loro clienti.
Le informazioni non hanno valore certificativo.
La Centrale Rischi comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
La Centrale Rischi non è una “black list” relativa cioè unicamente ai cattivi pagatori, né un archivio dei ritardi di pagamento: la Centrale dei rischi raccoglie, infatti, informazioni positive e negative.
L’iscrizione in Centrale Rischi non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela (la CR è solo uno degli elementi informativi a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari).
Il mancato pagamento di una rata non determina automaticamente una classificazione negativa (come ad esempio la classificazione a sofferenza).
I dati CR non hanno natura certificativa dell’esposizione della clientela verso il sistema creditizio e sono segnalati sulla base di criteri convenzionali di rappresentazione nel relativo modello dei dati.
Partecipano al servizio centralizzato dei rischi i seguenti soggetti:
- la Banca d’Italia che gestisce il servizio;
Inoltre partecipano gli intermediari segnalanti:
- banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo unico bancario (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- Società finanziarie iscritte nell’albo unico di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;
- Società di cartolarizzazione dei crediti (c.d. società veicolo o SV)
- Società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti;
- Società di assicurazioni, se erogano crediti;
- I soggetti segnalati: cioè le persone fisiche, le imprese iscritte alla Camera di commercio, le associazioni, le ditte individuali, le amministrazioni pubbliche etc. che hanno rapporti di credito e/o garanzia con un intermediario segnalante.
Chi può conoscere i dati della Centrale Rischi?
I dati delle Centrali Rischi possono essere conosciuti da: intermediari partecipanti; i soggetti segnalati; Banca d’Italia e altre Autorità di controllo; Autorità Giudiziaria.
Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato.
La Banca d’Italia non è tenuta ad acquisire il consenso per il trattamento delle informazioni di CR in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità (cfr. Testo Unico sulla Privacy).
Come si accede ai propri dati registrati nella Centrale Rischi?
Il servizio è gratuito e i dati sono disponibili dal 1° gennaio 1989 presso una delle Filiali della Banca d’Italia. Il modulo di accesso ai dati può essere inviato via posta, pec, fax o consegnato allo sportello di una filiale. L’elenco delle Filiali è consultabile sul sito della Banca d’Italia al seguente link: https://www.bancaditalia.it/chisiamo/organizzazione/filiali/index.html
Come funziona la Centrale Rischi?
- Rilevazione mensile: Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d’Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela. Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.
- Rilevazioni inframensili: Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi): 1) gli eventi che hanno interessato la propria clientela; in particolare comunicano il passaggio dei crediti a sofferenza e l’estinzione della segnalazione a sofferenza; 2) la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il “rientro” degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti revolving.
- Soglia di segnalazione: Gli intermediari segnalano l’intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro. I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall’importo.
- Cessazione della segnalazione: Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure è estinta. Il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.
- Rettifiche alle segnalazioni: Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi. Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell’esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.
Quali sono i diritti dei segnalati in Centrale Rischi?
- Diritto di accesso, ossia il diritto di accedere gratuitamente ai dati CR registrati a proprio nome (informazioni positive; informazioni negative; informazioni qualitative; informazioni quantitative; informazioni sugli intermediari che hanno prodotto richieste di prima informazione).
- Diritto di delegare un soggetto ad accedere ai dati a nome proprio.
- Diritto di riservatezza: oltre agli intermediari partecipanti non è consentito a soggetti TERZI di conoscere le informazioni presenti in CR (tranne magistratura e casi di legittimazione).
- Diritto alla correttezza dei dati: è possibile contestare i dati segnalati qualora gli stessi non siano veritieri e chiederne la rettifica agli intermediari (cfr. la Guida alla lettura del prospetto).
- Diritto all’informativa (anche preventiva): gli intermediari sono tenuti a informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative a suo nome. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.