Accertamento della situazione di crisi e di insolvenza
Per intraprendere l’iter di ristrutturazione del debito, l’impresa deve trovarsi in stato di “crisi” e di “insolvenza” e cioè nello stato di “difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” (art. 2 lett. a) D. lgs. 14/2019).
La definizione di “insolvenza” è: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni“(art. 2 lett. b) D. lgs. 14/2019).
Avvio delle negoziazione con i creditori e definizione dell’accordo
Una volta accertata la condizione di crisi e insolvenza, l’azienda deve avviare una trattativa con i debitori seguendo i principi di correttezza e buona fede.
In particolare, spetta al debitore:
- informare in modo completo, veritiero e trasparente i creditori sulla propria situazione, proponendo un accordo e un piano di rientro con l’indicazione delle somme, dei termini e delle tempistiche dovute;
- assumere iniziative idonee al rapido completamento della procedura;
- gestire l’impresa e il relativo patrimonio durante la fase di ristrutturazione tenendo in considerazione l’interesse prioritario dei creditori.
L’accordo di ristrutturazione può prevedere diverse alternative, combinabili anche tra loro, tra cui:
- rinegoziazione dei termini del prestito (modifica delle condizioni del prestito per renderlo più sostenibile e gestibile per l’azienda);
- trasformazione del debito in azioni
- conversione del debito in altri tipi di asset
- moratoria dei pagamenti
- riduzione parziale del debito