Presentazione della domanda
Questa fase prevede, in primo luogo, il deposito dell’istanza che va presentata sotto forma di ricorso (art.37 D.Lgs. 14/2019).
Possono depositare il ricorso: il debitore, gli organi di controllo societari, i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione).
Il ricorso deve contenere:
- l’accordo di ristrutturazione (se già concluso tra le parti, in caso contrario la proposta del debitore);
- i documenti contabili e fiscali indicati all’art. 39 sempre del D. lgs. 14/2019, necessari per la definizione del piano di rientro (scritture contabili e fiscali, dichiarazioni dei redditi e i bilanci dei tre esercizi o anni precedenti, la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, ecc.)
pposizione (art. 48 comma 4).
Le informazioni a garanzia della restituzione del debito devono essere certificate da professionisti in possesso di precisi requisiti indicati dall’art. 358 (per esempio, essere iscritti al Registro dei revisori contabili oppure all’albo degli avvocati).
Qualora nella fase stragiudiziale non fosse stato possibile definire l’accordo sul piano di rientro del debito, il debitore può presentare all’autorità competente un pre-accordo per concludere l’intesa con i creditori aderenti alla ristrutturazione del debito aziendale entro un determinato periodo di tempo (art. 44) e presentando ovviamente idonea documentazione a dimostrare la fattibilità dell’accordo.
L’iscrizione dell’accordo di ristrutturazione del debito aziendale nel registro delle imprese determina il blocco delle azioni cautelari e il divieto di azioni esecutive, e fissa il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione entro cui i creditori o altri soggetti interessati possono proporre opposizione (Art. 48 comma 4).