Gli interessi sono prestazioni pecuniarie accessorie rispetto all’obbligazione primaria che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo. In definitiva sono somme ulteriori, rispetto alla principale, che sono dovute per l’utilizzo di un capitale altrui (come ad esempio un contratto di mutuo) o per il ritardo nel pagamento sempre da commisurare ad una determinata aliquota percentuale.
Le caratteristiche comuni ad ogni tipologia di interesse sono:
1) la pecuniarietà, ovvero l’esclusività dell’oggetto “somma di danaro”;
2) l’accessorietà, nel senso che per esistere devono essere sempre collegati ad un’obbligazione principale, con la logica conseguenza per cui il venir meno di quest’ultima travolgerà necessariamente anche la prima;
3) la periodicità, in quanto ogni interesse viene corrisposto a determinate scadenze prefissate trimestrali, semestrali o annuali;
4) il tasso di interesse, che si misura in un determinata percentuale denominata “saggio”.
Gli interessi possono essere divisi in base alla fonte del titolo ovvero sulla loro funzione specifica.
Nel primo caso si parlerà di interessi:
- legali, ossia predeterminati e riconosciuti dalla legge ex artt. 1282 e 1284 c.c., per cui ogni credito liquido ed esigibile li produce;
- convenzionali o negoziali, la cui precisazione è rimessa in via esclusiva alle parti stesse dell’obbligazione principale (ad es. il tasso di interesse fisso/variabile nel mutuo prima casa);
- usuali, nascenti appunto dagli usi legati a determinate categorie contrattuali, come ad esempio il conto corrente.
Invece, riguardo alla specifica funzione possiamo suddividere la categoria in interessi:
- corrispettivi, (artt. 820 e 1282 c.c.) dovuti come corrispettivo del godimento da parte del debitore di una determinata somma, per cui il capitale viene appunto remunerato tramite la corresponsione degli interessi;
- compensativi, che si producono sugli importi dovuti, ad esempio, a titolo di risarcimento del danno, e hanno per funzione quella di compensare il mancato tempestivo ottenimento della prestazione;
- moratori, sempre dovuti in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) che hanno un ruolo più che altro “risarcitorio”.
Gli interessi corrispettivi, a differenza di quelli compensativi, sono prodotti da somme liquide ed esigibili, a prescindere dalla morosità.
Il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. è una percentuale determinata, con apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Non è necessaria alcuna costituzione in mora se il termine per pagare è già scaduto oppure in tutti i casi in cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (art. 1293 c.c.), cioè sempre nel caso di obbligazioni pecuniarie.