L’ultima parte della disciplina del Procedimento Unitario ( art. 54 e 55 CCII) riguarda le misure protettive e cautelari, (presenti anche nella disciplina della Composizione negoziata della Crisi con gli artt. 18 e 19 CCII).
Nel CCII, le misure protettive sono le misure temporanee chieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti d regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
La novità più rilevante introdotta dal CCII in materia di misure protettive è l’abolizione del meccanismo della loro concessione automatica alla presentazione della domanda introduttiva della procedura concorsuale (c.d. “automatic stay”): il CCII prevede al massimo un meccanismo semi-automatico, soggetto a conferma da parte del giudice.
Da qui si evince, quindi, la centralità del Giudice in materia di conferma, concessione, modificazione, proroga e revoca delle misure protettive.
L’art. 6 dispone che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sia sui beni del patrimonio dell’imprenditore, sia sui beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (non rientranti nel suo patrimonio, ma che comunque l’imprenditore utilizza per l’esercizio dell’impresa).
Inoltre, sempre a tenore dell’art. 6, le misure protettive non impediscono eventuali pagamenti spontanei compiuti dall’imprenditore a favore degli stessi creditori e comunque non si applicano ai diritti di credito dei lavoratori.
In ogni caso, poi, continua la norma, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
Da ultimo, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, sebbene ciò non escluda affatto che la domanda giudiziale di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza possa essere avanzata e il conseguente procedimento svolgersi normalmente fino alla pronuncia della sentenza.