La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale, introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con cui l’autorità amministrativa provvede alla liquidazione dell’impresa e alla successiva distribuzione ai creditori di quanto ricavato.

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente alla sua adozione; il provvedimento di apertura della liquidazione produce i suoi effetti dal giorno della sua emanazione.
Essa si applica a quelle categorie di imprese indicate esplicitamente dalle leggi speciali in considerazione della particolarità degli interessi coinvolti.

I soggetti interessati dalla procedura, pertanto, sono:

  • enti pubblici,
  • banche (v. artt. 80 ss. D.lgs 1/9/1993, N. 385, T.U.B), assicurazioni (v. artt. 245 ss. D.lgs. 7/9/2005, N. 209, Codice assicurazioni private), società di gestione del risparmio (v. artt. 57 ss. D.lgs. 24/2/1998, N. 58, T.U.F.),
  • società mutualistiche (v. art. 2545-terdecies, 1° co., c.c.),
  • imprese sociali (v. art. 14 D.lgs. 3/7/2017, N. 112).

Le varie fasi della liquidazione sono regolate nelle stesse leggi speciale, dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che riprende in larga misura la  legge fallimentare; diversamente dalla liquidazione giudiziale, i presupposti possono essere molteplici, quali:

  • irregolarità di funzionamento (individuate dalle diverse leggi speciali),
  • rischio di insolvenza,
  • stato di insolvenza