Concordato preventivo
Il Codice (artt. 84-120) ridefinisce le tipologie di concordato preventivo, in una ottica di favore verso la soluzione della continuità aziendale pur mantenendo l’impianto procedurale precedente.
Il concordato preventivo potrà essere:
Con continuità aziendale (soddisfacimento dei creditori attraverso i proventi derivanti dalla prosecuzione dell’attività) da distinguersi in:
- diretta da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda oppure
- indiretta nel caso sia prevista la gestione dell’azienda da parte di un soggetto diverso in forza di cessione, usufrutto, affitto, conferimento di azienda. In questo secondo caso deve essere però previsto, per i due anni successivi, il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi precedenti;
Liquidatorio (soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato dalla liquidazione del patrimonio): è ammesso solo se ci si avvalga di nuova finanza che aumenti in modo significativo le possibilità di soddisfacimento dei creditori (di almeno il 10% i crediti chirografari, su un totale di soddisfazione di almeno il 20% dei crediti chirografari).
La Riforma prevede ancora la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano nel termine massimo di 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se sussistono giustificati motivi e se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.
La proposta deve fondarsi su un piano di attività attuative che abbia concrete possibilità di realizzazione, sia di fatto che di diritto.
Al fine di consentire al debitore di proseguire l’impresa e non pagare subito integralmente i creditori privilegiati, il piano può inoltre prevedere una moratoria di 2 anni dall’omologa per il loro pagamento. Quanto agli effetti, la riforma conferma che dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all’omologa, il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Potrà compiere operazioni straordinarie, invece, soltanto con l’autorizzazione del giudice delegato.
Nel caso di concordato con continuità aziendale è confermato il principio di continuità dei contratti pendenti e l’inefficacia di eventuali patti contrari.
Il debitore può tuttavia chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione, prevedendo altresì la quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte, che potrà opporsi.
E’ anche possibile presentare anche una domanda di concordato “in bianco” o prenotativo, con l’impegno a presentare una proposta e un piano concordatario completo entro un termine di 30/60 giorni (come stabilito dal tribunale), prorogabile di ulteriori 60 giorni per giustificati motivi.
Il Codice dell’Insolvenza ha inoltre introdotto il concordato “minore”, e cioè una procedura semplificata per il concordato delle piccole imprese.