ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI STANDARD O ORDINARIO
Disciplinato dall’art. 57 D.lgs. 14/2019 (del tutto simile all’art.182 bis della legge fallimentare), la ristrutturazione del debito standard o ordinaria prevede un accordo tra l’impresa e i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Tale percentuale va calcolata sull’intera esposizione debitoria dell’imprenditore, inclusi i crediti garantiti da diritto di prelazione, e si riferisce non al numero dei creditori, ma alla complessiva entità dei crediti.
L’accordo, inoltre, deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione e una serie di relazioni e documenti aggiuntivi.
In più, la procedura di ristrutturazione del debito deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, ossia coloro che non hanno sottoscritto l’accordo, nei seguenti termini:
- entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali forniti nella documentazione allegata alla domanda e la fattibilità economica e giuridica del piano di risanamento dell’impresa.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AGEVOLATO E AD EFFICACIA ESTESA
L’Accordo di Ristrutturazione dei debiti previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza prevede due possibili tipologie di percorso e cioè: accordi di ristrutturazione “agevolati” e accordi di ristrutturazione a “efficacia estesa” (entrambi disciplinati dall’art. 57 CCII):
- l’accordo di ristrutturazione “agevolato” ha il vantaggio che è inferiore il quorum per il consenso dei creditori: l’accordo deve essere approvato dai creditori che rappresentino il 30% dell’indebitamento, rispetto al 60% degli accordi di ristrutturazione ordinari, purché: (1) la società non abbia presentato un’istanza di concordato preventivo semplificato “in bianco”, (2) che abbia richiesto altre misure di tutela provvisorie, e (3) che i creditori non aderenti all’accordo vengano liquidati tempestivamente;
- l’accordo di ristrutturazione “a efficacia estesa” prevede che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti all’accordo che appartengano alla medesima categoria, individuata considerando l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici.
Affinché un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa sia valido, è necessario che:
- tutti i creditori appartenenti alla medesima categoria siano informati dell’avvio delle trattative; essi devono essere messi in condizione di partecipare alle negoziazioni e devono ricevere informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
- i crediti dei creditori aderenti devono rappresentare almeno il 60% di tutti i creditori appartenenti alla stessa categoria;
- l’accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività dell’impresa in via diretta o indiretta;
- i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell’accordo, devono risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto avrebbero ottenuto con la liquidazione giudiziale;
- il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.