L’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi), è un organismo di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è costituito presso ciascuna Camera di Commercio.
La competenza territoriale dell’OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell’impresa, al fine di mantenere la maggiore “prossimità” dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell’impresa, agevolando l’imprenditore nell’accesso a questa fase.
L’OCRI opera attraverso:
• il referente, individuato nel segretario della Camera di Commercio o in un suo delegato, con il compito di assicurare la tempestività del procedimento;
• il collegio di esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare, dei quali:
- uno è designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale territorialmente competente;
- uno designato dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;
- uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore individuato dal referente, sentito il debitore.
Il referente, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, oppure l’istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, deve procedere immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari ed alla nomina del collegio.
La procedura di composizione assistita della crisi dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo avvio; nell’eventualità in cui la stessa risulti infruttuosa, farà seguito la procedura di liquidazione giudiziale avviata dal PM, nel caso in cui ravvisi lo stato di insolvenza.
Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza, l’OCRI convoca dinanzi al collegio nominato il debitore e gli organi di controllo societari, se esistenti, per una audizione in via riservata e confidenziale, allo scopo di evitare il diffondersi di allarmismi che potrebbero pregiudicare l’immagine commerciale dell’impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito.
Conclusa l’audizione, il collegio deve valutare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno fondati indizi di crisi.
Il collegio dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute se:
- ritiene che non sussista la situazione di crisi;
- qualora l’organo di controllo societario o un professionista indipendente accerti l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione.
Se invece, i dati acquisiti confermano la sussistenza di una crisi, il collegio individua con il debitore le misure idonee al suo superamento fissando un termine entro il quale l’imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione.
Inoltre, l’OCRI, su istanza del debitore formulata anche all’esito dell’audizione, può essere investito anche del procedimento di composizione concordata della crisi ed, in questo caso, deve:
- fissare un termine non superiore a 3 mesi prorogabili per altri 3 per ricercare una soluzione concordata della crisi d’impresa, curandone le trattive
- acquisire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
Se il procedimento di composizione concordata della crisi ha esito positivo, l’accordo con i creditori viene trasfuso in un documento scritto non ostensibile a soggetti diversi da quelli che vi hanno aderito.
Il Codice prevede, inoltre, la possibilità per il debitore di chiedere al Tribunale territorialmente competente misure protettive quali la sospensione dall’obbligo di riduzione del capitale per perdite e la sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, necessarie per condurre a termine le trattative. Quanto detto in merito alla procedura di cui sopra, non si applica alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato ed alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione Europea.