La cessione del credito avviene con un accordo tra un creditore e un soggetto terzo (persona fisica o giuridica) a cui il creditore decide di cedere il proprio credito.
Una volta effettuata la cessione, il terzo sarà legittimato a procedere per la riscossione nei confronti del debitore in quanto diventerà il nuovo titolare del credito.
Tre sono i soggetti interessati:
1) Creditore originario                                          (cedente)
2) Soggetto terzo a cui viene ceduto il credito (cessionario)
3) Debitore                                                            (ceduto)

La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 e successivi del Codice Civile e può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Secondo il codice civile non è previsto che il debitore debba fornire il suo consenso alla cessione del credito, ma è comunque indispensabile che il ceduto venga portato a conoscenza del trasferimento in modo da sapere a chi dovrà effettuare il pagamento.
La cessione avrà effetto solo quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica.
Per la legge, quindi, è indifferente che il debitore effettui il pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro.
La cessione del credito può essere di due tipi:

  • Cessione Pro Soluto, si verifica quando il creditore che cede il credito garantisce al cessionario soltanto la sua esistenza, non dando garanzie relative al fatto che il debitore provveda effettivamente al pagamento; in questo caso, quindi, il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.
  • Cessione Pro Solvendo: il creditore cedente deve garantire l’esistenza del credito e anche la solvibilità del debitore (il credito viene ceduto previo pagamento di un corrispettivo e il creditore dovrà garantire che non esistano altri soggetti che possano rivendicare la proprietà del credito); Se il debitore ceduto non provvede al pagamento, quindi, il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente.

 Esclusioni:
Non tutti i crediti possono essere ceduti.
Sono esclusi:
– crediti strettamente personali, come i crediti alimentari;
– crediti il cui trasferimento risulta espressamente vietato dalla legge (ad es.: crediti dei minori, crediti vantati verso lo Stato o altre Pubbliche Amministrazioni per i contratti di somministrazioni, forniture o appalti in corso, ecc.)
– crediti la cui cessione è stata espressamente esclusa in un accordo sottoscritto dalle parti.