Ci sono alcuni beni che non possono essere pignorati anche se di proprietà del debitore.
L’art.514 del Cod. di Procedura Civile indica chiaramente quali sono questi beni:
Abitazione: Il fisco non può pignorare la casa se il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro e se la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza. (è pignorabile se trattasi di casa di lusso);
L’auto se utilizzata per l’attività lavorativa.
Conti correnti dove vengono accreditate le somme derivanti da rendita di una assicurazione sulla vita, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento;
Conti correnti in rosso; conti correnti su cui è aperta una linea di credito, ad esempio un fido; finché i versamenti non copriranno il debito totale della linea di credito, il conto corrente rimarrà sempre in rosso e non ci sarà nulla da pignorare.
Nota bene: per quanto riguarda i beni o i conti corrente cointestati, possono essere pignorati al massimo per il 50% del loro valore.
Polizza sulla vita;
Oggetti sacri e per il culto;
Viveri e combustibili necessari per il sostentamento di un mese;
Armi e tutte le cose che il debitore ha l’obbligo di detenere per ragioni di pubblico servizio;
Animali da compagnia;
Oggetti, strumenti e libri che sono necessari per l’esercizio della professione, l’arte o il mestiere, (possono essere pignorati solo se il debitore non ha altri beni pignorabili e in tal caso deve comunque essere garantita il proseguimento dell’attività lavorativa);
Stipendio e pensione; in questo caso stipendio e pensione si possono pignorare, ma ci sono dei limiti al di sopra dei quali non è possibile pignorare (importo netto e non lordo), sono:
– Un decimo dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 €uro
– Un settimo dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 €uro
– Un quinto dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 €uro
Per calcolare il quinto pignorabile va prima detratto il cosiddetto minimo vitale, la somma cioè che serve al pensionato per vivere. Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale, attualmente pari a 1.006,54 €uro.
Si prende, quindi, l’importo dell’assegno sociale, lo si moltiplica per 1,5 e il risultato viene sottratto alla pensione.
La somma che ne deriva potrà essere pignorata non oltre un quinto.