Sono molte le aziende italiane che, operando con il mercato estero, si trovano alle volte a dover affrontare il problema di recuperare un credito insoluto.
La maggior parte delle volte le aziende si tutelano ricorrendo a pagamenti alla consegna o all’ordine, oppure con altre forme (assicurazioni, lettere di credito ecc.), ma può capitare che per motivi vari si facciano delle eccezioni e questo comporta l’assunzione di rischi che possono ingenerare mancati pagamenti.
L’imprenditore che debba tutelarsi in ambito italiano sa che ha a disposizione vari strumenti e può ricorrere a molti professionisti a cui rivolgersi, ma nel caso di un recupero crediti internazionale le cose cambiano.
Occorre fare un distinguo tra attività di recupero crediti europeo e attività di recupero crediti internazionale in Paesi extra UE.
Mentre per agire in Paesi extra UE è necessario appoggiarsi a Studi Legali nel Paese del debitore, il che comporta tempi e costi parecchio pesanti, in Europa il Parlamento Comunitario ha emesso dei Regolamenti che consentono un’attività giudiziale con notevole risparmio di tempi e soprattutto di costi.
Di seguito riportiamo un articolo redatto dall’Avv. Francis Ginart del Foro di Padova, specialista in recupero crediti internazionali:
Il Legislatore Comunitario ha privilegiato la statuizione di tecniche e strumenti concreti, per facilitare e semplificare il recupero dei crediti all’interno della Comunità Europea.
In tal senso, è stato istituito con il Regolamento (CE) n.1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, l’ingiunzione di Pagamento Europea (Decreto Ingiuntivo Europeo), che consente al creditore, in via facoltativa, di ricorrere al procedimento europeo in alternativa alle procedure nazionali per il recupero di crediti liquidi, esigibili e non contestati dal debitore, nel settore civile e commerciale.
Sono escluse le controversie che riguardano l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.
Sono esclusi altresì dal predetto procedimento, i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
Il Decreto Ingiuntivo Europeo è un procedimento semplificato, con costi contenuti, con il quale un creditore può richiedere al Giudice competente, l’emissione del provvedimento di ingiunzione, utilizzando gli appositi moduli o facendosi assistere da un professionista.
In caso di mancata opposizione entro i termini di 30 giorni dalla regolare notifica del provvedimento, il Giudice dichiara l’ ingiunzione di pagamento europea esecutiva, secondo quanto previsto dal regolamento.
In quanto alla competenza Giurisdizionale, quest’ultima è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia. Inoltre, il Decreto Ingiuntivo Europeo viene riconosciuto ed eseguito automaticamente in tutti gli Stati membri, tranne in Danimarca, senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva.
Altro strumento idoneo a semplificare le procedure esecutive in ambito CE, previsto dalla normativa Comunitaria, è il Titolo Esecutivo Europeo che è stato introdotto dal Regolamento CE 805 del 2004, ed è un certificato che accompagna le decisioni giudiziarie pronunciate in uno Stato membro, aventi ad oggetto crediti non contestati.
L’ obiettivo principale del Titolo Esecutivo Europeo è quello di abolire ogni istanza di controllo circa la sussistenza di motivi ostativi alla circolazione della decisione esecutiva negli altri Stati membri.
Difatti, il Regolamento Comunitario prevede un espresso divieto per il debitore, di promuovere un’azione nello Stato membro dell’esecuzione, che comporti un riesame del merito della decisione giudiziaria o della sua certificazione come Titolo Esecutivo Europeo.
Specificamente in materia di recupero dei crediti internazionali, (all’interno della CE), il credito oggetto del contendere, oltre a dover riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro liquido ed esigibile, deve essere non contestato.
Si può ritenere un credito non contestato, qualora il debitore lo abbia espressamente riconosciuto oppure non lo abbia mai contestato nel corso di un procedimento giudiziario.
Per concludere, la decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato potrà essere certificata quale Titolo Esecutivo Europeo, solo nel caso in cui il procedimento giudiziario nello Stato membro in cui si chiede il titolo, abbia rispettato determinati requisiti dettati dal Regolamento stesso.
Nello specifico, il Regolamento stabilisce requisiti minimi riguardo le forme di notificazione dei documenti, intese a garantire il rispetto del diritto di difesa della parte debitrice.