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Codici ATECO delle attività consentite senza alcuna necessità di comunicazione al Prefetto.

Codici ATECO delle attività consentite senza alcuna necessità di comunicazione al Prefetto.

Il DPCM 10 aprile 2020 proroga al 3 maggio 2020 le misure di restrizione e di contenimento della diffusione del COVID -19, introducendo alcune modifiche per quanto riguarda le attività produttive.

Di seguito una sintesi del nuovo assetto delle restrizioni con riferimento alle produzioni industriali.

Elenco dei codici ATECO delle attività consentite senza alcuna necessità di comunicazione al prefetto: integrazione con nuovi codici ATECO
Restano consentite, senza necessità di alcuna comunicazione al Prefetto, le attività ricomprese nell’elenco dei codici ATECO in allegato 3 al DPCM, che ora riproduce l’elenco delle attività già previsto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 con l’inserimento dei seguenti nuovi codici ATECO:
–        2   –  silvicoltura ed utilizzo aree forestali
–        16 – industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
–        25.73.1 – fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
–        26.1 – fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
–        26.2 – fabbricazione di computer e unità periferiche
–        33.16 – riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali
–        33.17 – riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
–        42.91 – costruzione di opere idrauliche
–        46.49.1 – Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
–        46.75.01 – Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
–        81.3 – cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
–        99 – Organizzazioni e organismi extraterritoriali

N.B.: Restano consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 3 al DPCM: queste aziende devono inviare preventivamente una comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata la produzione, indicando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi forniti.

L’attività può continuare salvo sospensione da parte dell’autorità prefettizia.

Salvo diversa indicazione che dovesse giungere dalle Prefetture, rimangono valide le comunicazioni già inviate; possono essere inoltre inviate nuove comunicazioni, o integrazioni a quelle già presentate, a seguito dell’introduzione dei nuovi codici ATECO o di nuovi clienti di queste filiere che richiedano prestazioni e forniture. 

Attenzione: per le imprese la cui attività è sospesa (in quanto non ricompresa nell’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 3 e che non siano funzionali a queste filiere) è consentito l’accesso ai locali aziendali per attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione, spedizione verso terzi delle merci giacenti in magazzino e ricezione di beni e forniture. Per effettuare queste attività è necessario inviare preventivamente una comunicazione al Prefetto della provincia dove ha sede l’unità locale.
L’attuale modulistica delle Prefetture non consente di effettuare questo tipo di comunicazione.

Salvo diversa indicazione, si consiglia di inviare una PEC alla Prefettura di competenza comunicando la motivazione dell’accesso al sito aziendale con riferimento a quanto stabilito dal DPCM 10 aprile 2020, articolo 2, comma 12.

L’attività può essere esercitata salvo sospensione da parte dell’autorità prefettizia.

Impianti a ciclo continuo di attività non ricomprese nell’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 3: consentita la prosecuzione dell’attività con la preventiva comunicazione al Prefetto
Rimangono consentite le attività degli impianti a ciclo continuo la cui interruzione causi grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti.

Anche per queste imprese è prevista la comunicazione preventiva al Prefetto e l’attività può continuare salvo sospensione da parte dell’autorità prefettizia.
Salvo diverse indicazioni da parte delle Prefetture, le comunicazioni già inviate rimangono valide.

Attività dei servizi postali
Sono consentite le attività dei servizi postali (autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 261/1999) che assicurino prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e di generi di prima necessità.

Gestione della salute e della sicurezza nelle imprese dove è vi è presenza di lavoratori
Tutte le attività non sospese dove vi sia presenza di lavoratori devono prevedere il rispetto dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus”, sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 14 marzo 2020.

Questo protocollo fornisce indicazioni e misure precauzionali che ciascuna azienda dovrà adattare alla propria specificità aziendale, redigendo una procedura di gestione della sicurezza volta a minimizzare il rischio di diffusione del contagio.
E’ opportuno che questa procedura sia documentata (scritta), divulgata al personale ed applicata con controlli stringenti da parte dei responsabili aziendali.

Questo non solo per una maggiore sistematicità nella gestione della salute dei lavoratori in questo momento di emergenza, ma anche per dare eventuale riscontro in sede di ispezione da parte degli SPISAL.
Ricordiamo inoltre che l’INAIL, con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha previsto il riconoscimento della malattia professionale anche per i casi di contagio da COVID-19 avvenuti in ambienti diversi da quelli sanitari o comunque diversi da quelli che comportano attività in costante contatto con pubblico (cassieri, banconisti, commessi, ecc).

Tale riconoscimento non avverrà a seguito di una presunzione semplice di causalità per la malattia professionale, ma comunque viene prevista l’attivazione di un’ordinaria procedura di accertamento medico-legale sugli aspetti epidemiologici, clinici ma anche circostanziali che possono aver causato la malattia.
A fronte di questo orientamento, è opportuno che le imprese possano in futuro dimostrare, anche con documenti e atti formali, di aver adottato tutte le precauzioni che  la normativa nazionale ha previsto nella situazione di emergenza per la gestione della salute pubblica.

 

 

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