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Codice della crisi d’impresa: posticipate le regole sull’emersione anticipata della crisi d’impresa

Codice della crisi d’impresa: posticipate le regole sull’emersione anticipata della crisi d’impresa

Nell’ambito dei provvedimenti adottati dal Governo per far fronte all’emergenza da Covid-19 (cd. “Coronavirus”), segnalaliamo la proroga al 15 febbraio 2021 delle regole dettate dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, con particolare riferimento agli obblighi di segnalazione all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (“OCRI”) da parte dell’organo di controllo delle società (sindaci e/o revisori) per quanto riguarda il verificarsi di fondati indizi di crisi aziendale e da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della riscossione (c.d. creditori pubblici qualificati) per quanto attiene il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria nei confronti degli stessi.

Si precisa che la proroga (1) riguarda solamente gli obblighi di segnalazione (2) in capo ad organo di controllo e creditori pubblici qualificati.

Il dovere degli amministratori di società di valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico –finanziario e il prevedibile andamento della gestione, anche attraverso la verifica trimestrale dei c.d. “Indici dell’allerta” elaborati dal CNDCEC, rimane invariato nell’originario termine del 15 agosto 2020.

Si precisa anche che lo slittamento riguarda indistintamente tutte le imprese italiane, senza limiti dimensionali, rientranti negli obblighi di procedura di allerta previsti dal Codice della crisi d’impresa. A questo si accompagna poi il necessario chiarimento che il provvedimento che contiene la proroga è un decreto legge, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3), e quindi dovrà venir necessariamente confermato in sede di conversione in legge del decreto stesso.

Note
(1) Disposta con l’art.11 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9.

(2) La proroga riguarda, nello specifico, la data di efficacia degli artt.14 comma 2 e 15 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, concernenti in particolare le segnalazioni all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (“OCRI”).

(3) In Gazzetta Ufficiale Serie generale n.53 del 2 marzo 2020.

 

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